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domenica 1 agosto 2010

Nuovo codice di procedura amministrativa

Dopo molti anni e lunghe discussioni finalmente un codice amministrativo che spazza la miriade di norme procedurali tra la legge tar e quella del Consiglio di Stato.
Avversato per molti anni dalla dottrina che prediligeva la normazione per testi unici si è ritrovata la semplicità e la velocità di consultazione della codificazione.
Dal 16/9/2010 ci saranno nuovi processi con la collaborazione della classe forense che non appesantirà le fasi processuali, accogliendo certamente con favore la nuova codificazione del processo amministrativo, sostanziando la propria azione sempre più verso un accertamento del merito innanzi al tar.
Una novità su tutte, l'introduzione dell'istituto della testimonianza seppur in forma scritta, che certamente potrà allungare i tempi del processo ma che da un sicuro equilibrio tra i riti processuali civile e amministrativo.

lunedì 22 febbraio 2010

Colpa medica e violenza privata - la nuova decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione

1.MASSIMA


Professioni intellettuali - Medici e chirurghi - Colpa professionale - Consenso informato - Paziente sottoposto a intervento chirurgico diverso da quello consentito - Esito favorevole dell'intervento - Rilevanza penale del fatto - Esclusione - Ragioni

Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l'intervento, è eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso.

Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l'intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso.


*Cass. pen., sez. Un., 21 gennaio 2009, n. 2437 (ud. 18 dicembre 2008) Ric. G.N. ed altra. (Cp, art. 582; cp, art. 610), in Riv. pen 2009, 1130 [RV24175].