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domenica 6 dicembre 2009

Eccezione di inadempimento nell'azione di risoluzione contrattuale

MASSIMA
ART.1460 cod.civ.

In tema di risoluzione contrattuale l'eccezione di inadempimento bene può essere dedotta, per la prima volta, in sede giudiziale, qualora non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto ex adverso. L'articolo 1460 del Cc - infatti - non pone alcuna limitazione temporale o modale all'esperibilità dell'eccezione, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, e l'esercizio - comunque - della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, nè ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento.

(Cass., sez II, sent. 24 settembre 2009, n. 20614)

Nel reato di peculato si dovrà adottare il criterio della confisca per equivalente

MASSIMA

In riferimento al reato di peculato, può disporsi la confisca per equivalente, prevista dall'art. 322-bis, co.1, ultima parte, del codice penale, soltanto del prezzo e non del prodotto del reato.
( Cassazione, sez. Unite penali, sent. 25 giugno - 6 ottobre 2009, n. 38691)

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. [3]

Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Il crocifisso nelle scuole e libertà individuale.

MASSIMA


L'affisione del crocifisso in una scuola pubblica costitusce una violazione del diritto dei genitori di scegliere l'educazione dei figli, nonché della libertà di religione. La presenza del crocifisso non garantisce agli individui la possibilità di scegliere di non credere in alcuna religione poiché si tratta di un simbolo immediatamente riconducibile alla fede cattolica, che non assicura il pluralismo in materia di educazione, essenziale in una società democratica.
( sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, sez. II., ricorso del 3 novenre 2009 n. 30814/06)

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

Nel 1849 a Roma veniva fondata la repubblica e dava ai cittadini i seguenti principi fondamentali:

PRINCIPI FONDAMENTALI

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II. Il regime democratico ha per regola l'egualianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, nè privilegi di nascita o casta.

III. la Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V. I municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. La più equa disrtibuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII. Il capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

( presa da, Costituzione della Repubblica Italina, ed. UTET, fondazione Maria e Goffredo Bellonci onlus, che riporta il testo pubblicato in A. Aquarone, M- d'Addio, G. Negri ( a cura di), Le costituzioni italiane, Edizioni di Comunità, Milano 1998, pp. 614-19.)