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mercoledì 29 giugno 2011

Risarcimento da mancato recepimento di diriettiva comunitaria

La Suprema Corte di cassazione con una recente pronuncia fissa il principio della risarcibilità del danno per mancato recepimento di una direttiva comunitaria. Infatti i cittadini dello Stato membro che dal mancato recepimento di una direttiva non self - executive hanno un danno dei propri interessi economici possono chiedere il risarcimento dello stesso allo Stato di apparttenenza. Il diritto si prescrive in dieci anni dal recepimento.
La sentenza della Suprema Corte è importante, in quanto da al cittadino azione diretta per il risarcimento del danno per mancato recepimento nei confronti dello Stato inadempiente, postulando che l'adempimento di recepimento è sia nei confronti del legislatore comunitario che dei propri cittadini che hanno interesse all'attuazione della direttiva.


Massima:
Il mancato recepimento di una direttiva non self-execiting, le cui norme non possono essere invocate direttamente dai singoli, comporta una responsabilità dello Stato per inadempimento, con la conseguenza che sarà tenuto a risarcire i singoli dei danni causati dalla mancata trasposizione o dal non corretto recepimento della direttiva scaduta. Il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento ha durata decennale e inizia a decorrere dal giorno in cui entra in vigore la normativa italiana di recepimento. Se lo Stato non provvede alla trasposizione dell'atto Ue non potrà essere applicato alcun termine di prescrizione.
( fonte: Guida al diritto,2010, 27, 13)