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domenica 6 dicembre 2009

Eccezione di inadempimento nell'azione di risoluzione contrattuale

MASSIMA
ART.1460 cod.civ.

In tema di risoluzione contrattuale l'eccezione di inadempimento bene può essere dedotta, per la prima volta, in sede giudiziale, qualora non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto ex adverso. L'articolo 1460 del Cc - infatti - non pone alcuna limitazione temporale o modale all'esperibilità dell'eccezione, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, e l'esercizio - comunque - della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, nè ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento.

(Cass., sez II, sent. 24 settembre 2009, n. 20614)

Nel reato di peculato si dovrà adottare il criterio della confisca per equivalente

MASSIMA

In riferimento al reato di peculato, può disporsi la confisca per equivalente, prevista dall'art. 322-bis, co.1, ultima parte, del codice penale, soltanto del prezzo e non del prodotto del reato.
( Cassazione, sez. Unite penali, sent. 25 giugno - 6 ottobre 2009, n. 38691)

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. [3]

Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Il crocifisso nelle scuole e libertà individuale.

MASSIMA


L'affisione del crocifisso in una scuola pubblica costitusce una violazione del diritto dei genitori di scegliere l'educazione dei figli, nonché della libertà di religione. La presenza del crocifisso non garantisce agli individui la possibilità di scegliere di non credere in alcuna religione poiché si tratta di un simbolo immediatamente riconducibile alla fede cattolica, che non assicura il pluralismo in materia di educazione, essenziale in una società democratica.
( sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, sez. II., ricorso del 3 novenre 2009 n. 30814/06)

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

Nel 1849 a Roma veniva fondata la repubblica e dava ai cittadini i seguenti principi fondamentali:

PRINCIPI FONDAMENTALI

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II. Il regime democratico ha per regola l'egualianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, nè privilegi di nascita o casta.

III. la Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V. I municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. La più equa disrtibuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII. Il capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

( presa da, Costituzione della Repubblica Italina, ed. UTET, fondazione Maria e Goffredo Bellonci onlus, che riporta il testo pubblicato in A. Aquarone, M- d'Addio, G. Negri ( a cura di), Le costituzioni italiane, Edizioni di Comunità, Milano 1998, pp. 614-19.)

sabato 23 maggio 2009

Testimonianza del minore vittima di violenza

Massima


In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, mentre, al fine di valutare l'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva, può farsi ricorso a indagine tecnica che fornisca al giudice i dati inerenti al grado di maturità psichica dello stesso, nessun accertamento tecnico è consentito quando si tratti di valutare l'attendibilità della prova; tale operazione rientra, infatti, nei compiti esclisivi del giudice, che deve esaminare il modo in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.
( Cassazione penale, sez. III, sent. 08 gennaio - 6 aprile 2009, n. 14832)

lunedì 13 aprile 2009

Annullabilità del contratto per vizio del consenso

Massima

L'annullamento del contratto per minaccia di far valere un diritto, a norma dell'articolo 1438 del CC richiede, anzitutto, la sussistenza di un preesistete diritto dell'autore, nonché la possibilità di farlo valere nei confronti del soggetto passivo e, quindi, la ricorrenza della minaccia di esercitalo. Tale minaccia, eraltro, è causa invalidante del negozio giuridico solo quando l'autore di essa se ne serva per conseguire non già il risultato ottenibile con l'esercizio del diritto, ma vantaggi ingiusti, ossia abnormi o diversi da detto risultato e obiettivamente iniqui ed esorbitanti rispetto al dovuto.

( Cass. civ., sez. I, sent. 13 febbraio 2009 n. 3646)

lunedì 6 aprile 2009

Pubblico impiegno. Riassegnazione dell'incarico in caso di nuova pianta organica illecita

Massima

Le controversie sorte tra dipendente e la pubblica amministrazione cui egli appartiene, anche se vi siano atti amministrativi di macrorganizzazione illegittimamente emanati dalla stessa amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, tali atti sono passibili di disapplicazione in tutti i casi in cui essi costituiscano provvedimenti presupposti di atti di gestione negoziale del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Pertanto, in caso di illegittimà, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di una comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario. Conseguentemente, perdono effetto i successivi atti di gestione del rapporto, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato. Resta fermo che la pronucia di ripristino è però limitata alla durata residua, producendo essa effetti circoscritti alla scadenza dell'incarico prefissata all'atto del suo conferimento, detratto il periodo di illegittima revoca.

( Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - sentenza 4 novembre 2008 - 16 febbraio 2009 n. 3677)

domenica 5 aprile 2009

Prova per presunzioni

Massima

L'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione quale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di cassazione essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione.

( Cassazione civile, sezione I, sentenza 7 novembre 2008, n. 26841)

Stupefacenti . esclusione del consumo personale

Massima

Nonostante la diagnosi di psicosi e dipendenza da cannabinoli dell'imputato fatta a seguito di un ricovero di urgenza, e la credibilità delle dichiarazioni dello stesso circa l'abituale consumo di dosi massicce di tali sostanze stupefacenti, il quantitativo detenuto g 77,123 di "haschich" con una percentuale media di principio attivo dell'8,86%, non può ritenersi destinato esclusivamente al consumo personale, anche considerando la notoria degradabilità di tale genere di droga, se conservata a lungo, e quindi la necessità di provvedere a smerciarla o consumarla entro tempi ragionevolmente brevi.

( Tribunale di Bari, sentenza 2 febbraio 2009 n.4)

Esclusione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare per fatti diversi connessi

MASSIMA

Qualora nei confronti di un imputato siano emerse, in distinti procedimenti, più ordinanze cautelari per fatti diversi connessi qualificatamente, il presupposto della desumibilità ex actis dei fatti - che impone la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia- non ricorre se la gravità del quadro indiziario in ordine al reato oggetto dell'ulteriore ordinanza emerge dopo il rinvio a giudizio disposto nel procedimento in cui è stata emessa la prima.

(Cassazione Sezioni Unite penali - sentenza 27 novembre 2008 - 13 gennaio 2009 n. 1154)

venerdì 2 gennaio 2009

La relazione tra recesso e risoluzione contrattuale

Alcune massime significative.

a cura di Leonardo F. R. Ferrara


Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Indennità di espropriazione - Opposizione alla stima

In tema di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione (o la risoluzione) del cotratto ed il risarcimento dei danni può, in sostituzione di tali, originarie pretese, legittimamente invocare (senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei nova in sede di gravame) la facoltà di cui all'art. 1385, comma secondo, c.c., poiché tale modificazione delle istanze originarie costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed un'istanza di ampieza più ridotta rispetto all'azione di risoluzione.


*Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 1999, n. 186 Ric. xxxx - c. Imm. yyyyyy Srl. (Cc, art. 1385; cc, art. 1453; cpc, art. 345). [RV522155]

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- sentenza per esteso -

CORTE DI CASSAZIONE Sez. II, 11 gennaio 1999, n. 186 Pres. Michele LUGARO - Est. Franco PONTORIERI - Ric. xxxxx - c. Imm. yyyyyy Srl

Svolgimento del processo. - Con atto notificato in data 31 agosto 1987, xxxxxxx premesso che con preliminare del 2 dicembre 1986 la s.r.l. Immobiliare yyyyyyy si era obbligata a trasferirgli tutte le quote sociali e le proprietà immobiliari, ivi compreso un appezzamento di terreno sito in xxxxxxx della superficie complessiva di ha 49.72.24 per il prezzo complessivo di lire 560.000.000; - che egli aveva versato la somma di lire 100.000.000 a titolo di caparra ottenendo il possesso degli immobili compreso quello in xxxxx sopra indicato di cui la IMMOBILIARE aveva garantito la piena proprietà e la libertà da vincoli, mutui e privilegi di qualsiasi natura; - che, soltanto dopo il versamento della predetta caparra, era venuto a conoscenza che sui beni immobili promessi in vendita gravavano passività per L. 646.391.200 come potevasi rilevare dall' atto per notar mmmmm del 31.12.1983 n. 24414/18.. di repertorio; tutto ciò premesso, conveniva davanti al tribunale di xxxxx la Immobiliare xxxxxx al fine di sentir accertare che la società convenuta si era impegnata a vendergli il suindicato compendio immobiliare; verificare l'autenticità della firma apposta dal legale rappresentante di detta società, yyyyy, con conseguente ordine al Conservatore dei registri immobiliari di operare le annotazioni di legge; ed appurare le passività gravanti sulla Società xxxxxx e comunque sul fondo sopra indicato, dandosi atto della sua disponibilità a versare l'importo ancora dovuto al momento della libera intestazione del bene.

Costituendosi in giudizio, la società convenuta, precisato che i soci si erano impegnati in proprio con l' attore, eccepiva che non sussistevano le asserite passività e che, invece, era il kkkkkkk ad aver versato a pagamento della seconda rata del prezzo assegni non coperti per i quali era stato elevato protesto sicché chiedeva, oltre al rigetto della domanda, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per fatto e colpa del xxxxxxx e la condanna di questi alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell' art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Intervenuti volontariamente in giudizio yyyyy,zzzzz,sssss, soci della IMMOBILIARE, sostenevano di avere essi promesso di versare le loro quote sociali costituenti l' intero capitale della società yyyyyyy all' attore e facevano proprie le richieste proposte dalla convenuta.

Con sentenza del 21 agosto 1991, il tribunale adito rigettava la domanda del xxxxxxx ed in accoglimento della riconvenzionale dichiarava risolto il contratto intercorso fra le parti per fatto e colpa dell' attore che condannava al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio nonché alla restituzione immediata della tenuta agricola e d al pagamento in favore della società convenuta della somma di lire 50.000.000, ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata.

Condannava, tuttavia, gli intervenuti, in solido, a restituire al « xxxxx la caparra di lire 100.000.000 con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Avverso tale sentenza proponevano appello i BISIOL deducendo che essi avevano titolo a trattenere la caparra ed in via subordinata che venisse dichiarato l' avvenuto recesso dal contratto a norma del secondo comma dell' art. 1385 C.c. con conseguente loro diritto a far proprio l'importo della caparra quale liquidazione anticipata dell'intero danno. Anche il xxxxxx proponeva appello sostenendo che i venditori non avevano tenuto fede al disposto dell' art. 2479 C.c.; che non era dovuto il risarcimento ai sensi dell' art. 96 c.p.c.; e che non era stato concesso un termine per la esecuzione del contratto. La Corte d' Appello di xxxx, con sentenza del 12 dicembre 1995, accoglieva in parte sia l'appello principale che l'incidentale riconoscendo ai yyyyyyy il diritto a trattenere la somma di lire 100.000.000 versata a titolo di caparra quale liquidazione convenzionale dei danni; ed al xxxxxx di non essere tenuto al risarcimento di ulteriori danni neppure per responsabilità aggravata.

Per la Cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso il xxxxxx per tre motivi.

L' IMMOBILIARE xxxxx ha depositato controricorso mentre i yyyyyy non hanno apprestato difese.

Motivi della decisione. - Con il primo motivo di ricorso, il xxxxxx, denunciando violazione ed irrituale applicazione dell' art. 1385 cod. civ., deduce che, avendo inizialmente richiesto la risoluzione del contratto, i yyyyyyy non potevano in appello mutare la domanda in quella di recesso con diritto a trattenere la caparra e che, peraltro, la somma di 100.000.000 versata al momento della stipulazione del preliminare doveva essere considerata non una caparra ma una vera e propria rata di pagamento. Con il secondo motivo sostiene, poi, che la Corte di VENEZIA ha compiuto una erronea applicazione dell' art. 345 c.p.c. in quanto «la liquidazione di un danno derivante dalla risoluzione o dal recesso da un contratto, postula pur sempre una prova sia dell'an, sia del quantum, prova gravante, secondo i principi generali, sulla parte che richiede il risarcimento. E tale prova non è stata data come risulta dalle riserve espressamente invocate dai consorti yyyyyy e dalla IMMOBILIARE xxxxxx s.r.l.» I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, vanno rigettati.

Come, peraltro, riconosce lo stesso ricorrente, nell' ipotesi di versamento di una somma di danaro a titolo di caparra, la parte adempiente che abbia agito per l'esecuzione o per la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell' art. 1453 c.c., può, in sostituzione di dette pretese, fare valere, anche in appello, i diritti di cui al secondo comma dell' art. 1385 c.c., perché tale modificazione della linea difensiva costituisce solo esercizio di una perdurante facoltà rispetto alla domanda di adempimento ed una istanza ridotta rispetto all' azione di risoluzione e non introduce, quindi, una domanda nuova vietata dall' art. 345 cod. civ. (Cfr.: Cass., 3 settembre 1994 n. 7644; Cass., 18 settembre 1992 n. 10683; Cass., 6 marzo 1989 n. 1213). Né è vero che i yyyyyy, nel corso del giudizio di primo grado, abbiano rinunciato ad ogni pretesa di danno rinviando ad un successivo giudizio l'integrale risarcimento in quanto emerge chiaramente dalla sentenza impugnata che, fermo restando il loro diritto a trattenere quanto versato a titolo di caparra, hanno chiesto di rinviare ad un giudizio successivo la liquidazione dell'ulteriore danno sicché con la domanda di recesso e di ritenere la caparra, avendo questa funzione risarcitoria, hanno implicitamente, e soltanto, rinunciato al danno maggiore rispetto a quanto predeterminato e quindi non ad avanzare una domanda nuova e maggiore rispetto a quella in precedenza proposta.

Né in questa sede può piú discutersi della natura giuridica della somma versata al momento della conclusione del preliminare, avendola riconosciuta come «caparra» il giudice di primo grado - e peraltro così definita dallo stesso xxxxx, ora ricorrente, nell' atto introduttivo del giudizio - senza che vi sia stata impugnazione alcuna sul punto. Con il terzo motivo di ricorso il xxxxx denunzia testualmente «errata applicazione dell' art. 1482 c.c., non essendo mai stato dato ascolto alle istanze di adempimento varie volte avanzate dal xxxxxx» Il motivo è inammissibile.

Premesso, infatti, che il giudizio di cassazione è a critica vincolata perché determinata e limitata dai motivi del ricorso, è necessario, pertanto, che in questo vi siano contenute censure dirette ad individuare gli errori della sentenza impugnata al fine di consentire alla Corte di emettere il giudizio rescindente richiesto. Orbene, nel caso, la formulazione del motivo è tale che non permette di ravvisare quale parte della sentenza si è inteso impugnare, essendo talmente generico da non consentire di individuare quale sia la statuizione della sentenza che si vuole errata.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. La domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, avanzata dalla società controricorrente ex art. 96 c.p.c., pur proponibile anche in questa sede per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione a causa della proposizione del ricorso, non va, tuttavia, accolta in quanto non è dato rilevare, né è stato dedotto e dimostrato, quale sia stato in concreto il danno subito dalla controricorrente atteso che la sentenza impugnata è esecutiva per legge e la caparra, versata al momento della conclusione del contratto, è stata incamerata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase.


id 46855

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Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria - Funzione

La caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato nell'an e nel quantum. (Applicando tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, una volta accertato l'inadempimento di una parte e dichiarata la risoluzione del contratto, aveva ritenuto la parte non inadempiente legittimata a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria senza alcuna prova del danno subito).


*Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2007, n. 17923 Ric.xxx ed altro - c. yyyyy. (Cc, art. 1385; cc, art. 1453). [RV599362]