1.MASSIMA
Professioni intellettuali - Medici e chirurghi - Colpa professionale - Consenso informato - Paziente sottoposto a intervento chirurgico diverso da quello consentito - Esito favorevole dell'intervento - Rilevanza penale del fatto - Esclusione - Ragioni
Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l'intervento, è eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso.
Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l'intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso.
*Cass. pen., sez. Un., 21 gennaio 2009, n. 2437 (ud. 18 dicembre 2008) Ric. G.N. ed altra. (Cp, art. 582; cp, art. 610), in Riv. pen 2009, 1130 [RV24175].
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