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domenica 6 dicembre 2009

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

Nel 1849 a Roma veniva fondata la repubblica e dava ai cittadini i seguenti principi fondamentali:

PRINCIPI FONDAMENTALI

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II. Il regime democratico ha per regola l'egualianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, nè privilegi di nascita o casta.

III. la Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV.La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V. I municipi hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. La più equa disrtibuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII. Il capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.

( presa da, Costituzione della Repubblica Italina, ed. UTET, fondazione Maria e Goffredo Bellonci onlus, che riporta il testo pubblicato in A. Aquarone, M- d'Addio, G. Negri ( a cura di), Le costituzioni italiane, Edizioni di Comunità, Milano 1998, pp. 614-19.)

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