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domenica 6 dicembre 2009

Eccezione di inadempimento nell'azione di risoluzione contrattuale

MASSIMA
ART.1460 cod.civ.

In tema di risoluzione contrattuale l'eccezione di inadempimento bene può essere dedotta, per la prima volta, in sede giudiziale, qualora non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l'adempimento chiesto ex adverso. L'articolo 1460 del Cc - infatti - non pone alcuna limitazione temporale o modale all'esperibilità dell'eccezione, salva l'ipotesi di termini differenziati di adempimento, e l'esercizio - comunque - della facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, a fronte del grave inadempimento della controparte, non è subordinato ad alcuna condizione e, in particolare, non alla previa intimazione di una diffida, nè ad alcuna generica contestazione dell'inadempimento.

(Cass., sez II, sent. 24 settembre 2009, n. 20614)

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