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lunedì 13 aprile 2009

Annullabilità del contratto per vizio del consenso

Massima

L'annullamento del contratto per minaccia di far valere un diritto, a norma dell'articolo 1438 del CC richiede, anzitutto, la sussistenza di un preesistete diritto dell'autore, nonché la possibilità di farlo valere nei confronti del soggetto passivo e, quindi, la ricorrenza della minaccia di esercitalo. Tale minaccia, eraltro, è causa invalidante del negozio giuridico solo quando l'autore di essa se ne serva per conseguire non già il risultato ottenibile con l'esercizio del diritto, ma vantaggi ingiusti, ossia abnormi o diversi da detto risultato e obiettivamente iniqui ed esorbitanti rispetto al dovuto.

( Cass. civ., sez. I, sent. 13 febbraio 2009 n. 3646)

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