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domenica 5 aprile 2009

Esclusione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare per fatti diversi connessi

MASSIMA

Qualora nei confronti di un imputato siano emerse, in distinti procedimenti, più ordinanze cautelari per fatti diversi connessi qualificatamente, il presupposto della desumibilità ex actis dei fatti - che impone la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia- non ricorre se la gravità del quadro indiziario in ordine al reato oggetto dell'ulteriore ordinanza emerge dopo il rinvio a giudizio disposto nel procedimento in cui è stata emessa la prima.

(Cassazione Sezioni Unite penali - sentenza 27 novembre 2008 - 13 gennaio 2009 n. 1154)

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